Accogliendo il ricorso promosso da Regione Lombardia, con una recentissima sentenza n. 75 del 12 aprile scorso, la Corte Costituzionale si è pronunciata in tema di miscelazione dei rifiuti, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma di cui al comma 3-bis dell’art. 187, D.Lgs. 152/2006, con ciò determinando il possibile verificarsi di conseguenze di non poco conto, sul piano della prassi operativa.

Nella sentenza 28 febbraio 2018, n. 1229, il Consiglio di Stato ha sancito che, con riferimento all’art. 6 della Direttiva Quadro Rifiuti (Dir. 2008/98/CE), i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, in mancanza di provvedimenti comunitari, possono essere definiti dal singolo Stato membro, il quale non può tuttavia attribuire questo potere ad enti/organizzazioni interne; ciò significa, per l’Italia, non poter delegare le Regioni.

Dal 15 agosto 2018 entrerà in vigore il nuovo ambito di applicazione “aperto” della normativa RAEE (cd “open scope”), tale da ricomprendere tutte le AEE immesse sul mercato italiano  (fatte salve alcune specifiche esclusioni): ciò è quanto previsto dal D. Lgs. 49/2014 (all’art. 2), emanato in recepimento della Direttiva 2012/19/UE e contenente la normativa nazionale in materia di RAEE.

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