Dal 12 agosto 2026 è pienamente applicabile il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), il Regolamento europeo che ridisegna le regole sugli imballaggi. Dallo stop ai PFAS negli imballaggi alimentari alle nuove etichette armonizzate, dal riuso ai sistemi di deposito cauzionale: ecco cosa cambia e quali sono le principali tappe previste nei prossimi anni.

Mercoledì 12 agosto 2026 ha segnato una data importante per il settore degli imballaggi in Europa: è iniziata infatti l’applicazione concreta delle disposizioni contenute nel Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Approvato nel dicembre 2024 per sostituire la precedente Packaging Waste Directive, il Regolamento introduce un insieme articolato di misure finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti, migliorare la riciclabilità degli imballaggi, aumentare il ricorso al riuso e limitare l'impiego di sostanze considerate pericolose.

Tra i cambiamenti più significativi figurano lo stop agli imballaggi alimentari contenenti PFAS oltre determinate soglie, la progressiva riduzione di alcune tipologie di imballaggi monouso — comprese, negli anni successivi, le bustine monodose per condimenti e alcune confezioni per frutta e verdura — e, parallelamente, la promozione di contenitori riutilizzabili per alimenti e bevande, di spazi dedicati alla vendita sfusa nei supermercati e di veri e propri obiettivi di riuso, analogamente a quanto già avviene per il riciclo.

La trasformazione, tuttavia, sarà graduale. Gli effetti più evidenti saranno percepibili soprattutto a partire dal 2030, quando entreranno in gioco, tra le altre misure, nuovi obblighi relativi ai contenitori riutilizzabili nella ristorazione e nella grande distribuzione e restrizioni su alcune confezioni monouso.

Meno monouso, più riutilizzo

Uno degli obiettivi centrali del PPWR è la progressiva riduzione degli imballaggi monouso, laddove la loro eliminazione o sostituzione risulti tecnicamente ed economicamente possibile e produca un effettivo vantaggio ambientale.

Per imballaggio riutilizzabile si intende un contenitore che non diventa rifiuto dopo il primo utilizzo, ma viene raccolto, eventualmente sanificato e reimmesso nel ciclo di utilizzo.

Proprio per l'ampiezza dei cambiamenti richiesti a imprese e cittadini, il PPWR prevede una progressiva entrata in vigore delle diverse misure, accompagnata in alcuni casi da deroghe, esenzioni e regimi transitori.

Quasi mezzo chilo di rifiuti da imballaggio al giorno per ogni europeo

La portata del problema emerge con chiarezza dai numeri. Gli imballaggi rappresentano circa un terzo dei rifiuti urbani prodotti nell'Unione europea.

Nel 2023, ultimo dato Eurostat riportato, sono stati generati 177,8 chilogrammi di rifiuti da imballaggio per abitante, equivalenti in media a quasi mezzo chilo al giorno per ogni cittadino europeo.

Il trend, inoltre, è di lungo periodo. Si è passati dai circa 158 chilogrammi pro capite del 2005 ai circa 178 chilogrammi del 2023, con una crescita media nell'ordine di un chilogrammo per abitante all'anno. Nel periodo compreso tra 2014 e 2021, la produzione di rifiuti da imballaggio nell'UE è aumentata ogni anno, con la sola eccezione di una lieve diminuzione dello 0,4% nel 2018.

Anche il riciclo è cresciuto, ma non abbastanza da compensare l'aumento dei consumi e dei rifiuti. Nel periodo 2014-2021 la quantità di imballaggi riciclati per abitante ha registrato un andamento generalmente crescente, con flessioni del 3,1% nel 2018 e dell'1% nel 2020. Nel 2023, a fronte di circa 178 chilogrammi pro capite di rifiuti da imballaggio, la quantità media riciclata nell'UE è stata di circa 120 chilogrammi per abitante.

Le principali scadenze del nuovo Regolamento

Il percorso delineato dal PPWR si sviluppa attraverso una serie di tappe precise, distribuite nell'arco dei prossimi anni.

12 agosto 2026: cambia il quadro normativo europeo

Dal 12 agosto 2026, in applicazione dell'articolo 71, il Regolamento (UE) 2025/40 diventa pienamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Le nuove disposizioni in materia di sostenibilità, composizione e gestione degli imballaggi sostituiscono il precedente impianto normativo e introducono regole uniformi a livello europeo.

La differenza rispetto a una direttiva è sostanziale: un regolamento europeo non necessita di recepimento nei singoli ordinamenti nazionali, ma è direttamente applicabile e vincolante negli Stati membri.

Contestualmente viene ufficialmente abrogata la direttiva 94/62/CE, che per oltre trent'anni ha disciplinato il settore degli imballaggi nell'Unione. Alcune sue disposizioni continueranno tuttavia ad applicarsi temporaneamente nell'ambito del regime transitorio.

12 agosto 2026: stop ai PFAS negli imballaggi alimentari oltre le soglie consentite

Una delle misure immediatamente più rilevanti riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche, note come PFAS.

Dal 12 agosto 2026, in base all'articolo 5, paragrafo 5, non possono essere immessi sul mercato imballaggi destinati al contatto con alimenti che contengano PFAS in concentrazioni superiori alle soglie previste dal Regolamento.

I limiti indicati sono:

  • 25 ppb, cioè parti per miliardo, per i PFAS, esclusi quelli polimerici;

  • 250 ppb per la somma di 30 specifici PFAS;

  • 50 ppm, parti per milione, per i PFAS includendo quelli polimerici.

La misura punta a ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente associati a queste sostanze, spesso definite “contaminanti eterni” per la loro elevata persistenza.

Entro sette anni, sempre entro il 12 agosto, la Commissione europea dovrà inoltre effettuare una valutazione per verificare se le disposizioni introdotte abbiano contribuito in misura sufficiente a ridurre al minimo la presenza e la concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione nei materiali di imballaggio.

12 agosto 2026: verso etichette armonizzate in tutta l'Unione

Un'altra novità riguarda l'etichettatura.

In base agli articoli 12 e 13, la Commissione è chiamata ad adottare atti di esecuzione per definire nuove etichette armonizzate destinate agli imballaggi, compresi quelli inseriti nei sistemi di deposito cauzionale e quelli riutilizzabili, oltre che ai contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti di imballaggio.

L'obiettivo è superare la frammentazione dei diversi sistemi nazionali e rendere uniformi in tutta l'UE simboli e informazioni che aiutano il consumatore a individuare il corretto conferimento dei rifiuti.

Le nuove etichette saranno concretamente visibili sugli imballaggi a partire dal 12 agosto 2028. Una proposta è già stata elaborata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, il JRC.

12 agosto 2026: una metodologia comune per identificare i materiali

Sempre in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, devono essere definiti attraverso atti di esecuzione criteri e metodologie uniformi per identificare i materiali di cui sono costituiti gli imballaggi.

La disciplina riguarda anche gli imballaggi compositi, nonché i componenti integrati o separati che li costituiscono, con l'obiettivo di creare criteri omogenei a livello europeo.

31 dicembre 2026: una relazione sulle sostanze che destano preoccupazione

Entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione dovrà pubblicare una relazione ufficiale sulla presenza negli imballaggi delle sostanze considerate preoccupanti.

Il documento dovrà verificare, tra l'altro, se tali sostanze rappresentino un ostacolo al riciclo e al riutilizzo oppure possano comportare rischi per la salute e per l'ambiente.

I risultati dell'analisi potranno costituire la base per l'introduzione di ulteriori restrizioni.

31 dicembre 2026: metodologia per calcolare il contenuto riciclato

Un'altra scadenza importante è fissata al 31 dicembre 2026.

Entro questa data la Commissione dovrà adottare, in base all'articolo 7, paragrafo 8, gli atti di esecuzione necessari a definire la metodologia di calcolo e di verifica della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi.

Sulla base di questa metodologia, sempre entro la fine del 2026, dovranno essere adottati anche atti delegati per integrare il Regolamento con criteri di sostenibilità applicabili alle tecnologie di riciclaggio della plastica.

31 dicembre 2026: il riferimento per le deroghe ai sistemi di deposito cauzionale

Il 2026 assume un ruolo centrale anche nell'applicazione dei sistemi di deposito cauzionale, i cosiddetti DRS – Deposit Return Systems, previsti dall'articolo 50 per le bottiglie di plastica e i contenitori metallici monouso con capacità massima di tre litri.

Un Paese potrà chiedere l'esenzione dall'obbligo qualora il tasso di raccolta differenziata di tali imballaggi raggiunga almeno l'80% in peso degli imballaggi dello stesso formato immessi sul mercato nel 2026.

A ciò si aggiunge un'ulteriore condizione: entro il 1° gennaio 2028 lo Stato interessato dovrà notificare una domanda di deroga accompagnata da una strategia e da un piano di attuazione finalizzati al raggiungimento di un tasso di raccolta differenziata del 90%.

12 febbraio 2027: un numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili

Nel 2027 inizia a prendere forma uno dei cardini del sistema di riuso: la definizione di un numero minimo di rotazioni degli imballaggi riutilizzabili, vale a dire il numero di volte in cui un contenitore, dopo essere stato raccolto ed eventualmente sanificato, viene rimesso a disposizione di consumatori o imprese.

Si tratta di un parametro determinante ai fini della sostenibilità ambientale. Il beneficio del riuso è infatti strettamente collegato sia al tasso di ritorno, cioè alla percentuale di contenitori effettivamente riconsegnati, sia al numero di volte in cui questi vengono nuovamente utilizzati. Se entrambi i valori sono troppo bassi, il sistema può risultare meno vantaggioso sotto il profilo ambientale rispetto al monouso.

Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione dovrà quindi adottare un atto delegato per stabilire un numero minimo di rotazioni per le tipologie di imballaggi più frequentemente destinate al riutilizzo, tenendo conto anche di esigenze igieniche e logistiche.

Sempre entro il 12 febbraio 2027 dovrà inoltre essere istituito un Osservatorio europeo sul riutilizzo, incaricato di monitorare l'applicazione delle nuove norme, raccogliere dati e contribuire allo sviluppo delle migliori pratiche in materia.

12 febbraio 2027: il consumatore potrà utilizzare il proprio contenitore per l'asporto

Il riuso entrerà direttamente anche nelle abitudini quotidiane.

Entro il 12 febbraio 2027, secondo quanto previsto dall'articolo 32, alberghi e ristoranti che vendono alimenti e bevande da asporto dovranno consentire ai consumatori di utilizzare contenitori portati da casa.

La disposizione punta a creare un'alternativa concreta all'utilizzo sistematico di confezioni monouso nel settore del take-away.

30 giugno 2027: come calcolare gli obiettivi di riutilizzo

Entro il 30 giugno 2027, in applicazione dell'articolo 30, la Commissione europea dovrà adottare gli atti di esecuzione necessari a stabilire la metodologia per il calcolo degli obiettivi di riutilizzo.

Sarà un passaggio fondamentale per rendere misurabili e confrontabili gli obiettivi previsti dal nuovo quadro normativo.

1° gennaio 2028: nuovi criteri per migliorare la riciclabilità

Il 2028 sarà un altro anno decisivo, a cominciare dalle regole sulla progettazione degli imballaggi.

Entro il 1° gennaio 2028, sulla base dell'articolo 6, paragrafo 4, la Commissione dovrà adottare atti delegati destinati a definire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità.

Non tutti gli imballaggi tecnicamente riciclabili, infatti, possono essere recuperati con la stessa facilità o efficienza. A incidere sono il materiale utilizzato, il design della confezione e la presenza di determinate sostanze chimiche.

12 febbraio 2028: una metodologia contro gli imballaggi sovradimensionati

Il PPWR interviene anche sul problema delle confezioni eccessivamente grandi rispetto ai prodotti che contengono, questione che presenta implicazioni sia ambientali sia commerciali.

L'articolo 24 affida alla Commissione il compito di adottare, entro il 12 febbraio 2028, gli atti di esecuzione necessari a definire una metodologia per il calcolo della proporzione dello spazio vuoto negli imballaggi.

L'obiettivo è creare criteri misurabili per contrastare il sovraimballaggio e ridurre il consumo inutile di materiali.

12 agosto 2028: etichette uniformi sugli imballaggi in tutta Europa

Dal 12 agosto 2028, secondo quanto previsto dall'articolo 12, le nuove etichette armonizzate dovranno comparire sugli imballaggi immessi nel mercato dell'Unione europea.

L'etichetta standardizzata dovrà indicare in modo chiaro i materiali di cui è composto l'imballaggio, facilitando la raccolta differenziata, riducendo gli errori dei consumatori e superando la frammentazione degli attuali sistemi nazionali.

12 febbraio 2028: imballaggi riutilizzabili anche per il take-away

Sempre dal 12 febbraio 2028, il riutilizzo compie un ulteriore passo nel settore dell'asporto.

In base all'articolo 33, ristoratori, albergatori e fornitori di catering che vendono cibi e bevande da asporto dovranno offrire ai consumatori la possibilità di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili.

Si tratta di un ulteriore passaggio verso un modello nel quale il riuso non rappresenta più una scelta marginale, ma diventa una componente strutturale del sistema europeo degli imballaggi.

Un cambiamento graduale destinato a trasformare produzione e consumi

Il nuovo Regolamento europeo non introduce dunque una singola rivoluzione immediata, ma costruisce un percorso progressivo che coinvolgerà produttori, distributori, ristorazione, grande distribuzione e consumatori.

Dal controllo delle sostanze chimiche alla progettazione per il riciclo, dai sistemi di deposito cauzionale alla diffusione degli imballaggi riutilizzabili, fino all'armonizzazione delle etichette, il PPWR punta a intervenire sull'intero ciclo di vita dell'imballaggio.

Il 12 agosto 2026 rappresenta il punto di partenza operativo di questo percorso. Molti degli effetti più visibili emergeranno però negli anni successivi e, in particolare, verso il 2030, quando le misure di riduzione del monouso e gli obblighi di riutilizzo saranno destinati a incidere in maniera ancora più evidente sulle modalità con cui prodotti, alimenti e bevande vengono confezionati, distribuiti e consumati in Europa.


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Obiettivo Specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie...

Obiettivo Specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”Azione 1.1.1...