Dalla nuova disciplina europea sui prodotti da costruzione al RENTRI, dalle regole contro il greenwashing al diritto alla riparazione, fino al PPWR sugli imballaggi e ai nuovi requisiti di circolarità per l'automotive. Il 2026 segna un'accelerazione importante della legislazione europea e italiana sull'economia circolare. Ecco le dieci novità da conoscere, con le prossime scadenze per le imprese.
Aggiornato al 14 agosto 2026.
Il 2026 si sta confermando un anno di svolta per l'economia circolare. Il cambiamento più significativo non riguarda soltanto la gestione dei rifiuti: la regolazione europea sta progressivamente spostando il baricentro verso la progettazione dei prodotti, l'impiego di materie prime seconde, la durabilità, la riparabilità, il riutilizzo, la tracciabilità e la responsabilità del produttore lungo l'intero ciclo di vita.
Per le imprese manifatturiere italiane significa che la circolarità entra sempre più direttamente nelle specifiche di prodotto, negli acquisti, nella gestione della supply chain, nella comunicazione commerciale e nei sistemi di compliance.
Ecco, in ordine cronologico, dieci tra le principali novità normative e regolatorie intervenute tra gennaio e agosto 2026.
1. 8 gennaio 2026 – Nuove regole europee per i prodotti da costruzione
Norma: Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione – Construction Products Regulation, CPR.
Data: 8 gennaio 2026, data generale di applicazione del nuovo Regolamento.
Il nuovo CPR ridisegna il sistema europeo per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e integra molto più strettamente gli obiettivi di sostenibilità e circolarità nella regolazione del prodotto. Il precedente Regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato dall'8 gennaio 2026, pur con un articolato regime transitorio che mantiene temporaneamente in vigore diverse disposizioni e norme armonizzate precedenti.
Cosa cambia. Il nuovo sistema è destinato a collegare progressivamente prestazioni tecniche e prestazioni ambientali dei prodotti da costruzione, con maggiore attenzione a durabilità, uso efficiente delle risorse, recuperabilità e informazioni digitali di prodotto. Gli obblighi sostanziali non scattano però simultaneamente per tutte le categorie: per una determinata famiglia di prodotti diventano applicabili, di norma, un anno dopo l'atto di esecuzione che rende obbligatoria la relativa specifica tecnica armonizzata, salvo diversa data stabilita dalla Commissione.
Soggetti interessati: produttori di materiali e prodotti da costruzione, fabbricanti di componenti, importatori, distributori e rispettive catene di fornitura.
Prossima scadenza: variabile in funzione della famiglia di prodotto e degli atti di esecuzione europei. Per le imprese diventa quindi essenziale monitorare il calendario delle nuove specifiche armonizzate.
2. 13 febbraio 2026 – RENTRI e FIR digitale: la tracciabilità dei rifiuti diventa strutturalmente digitale
Norma: D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e disciplina attuativa del RENTRI – Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
Data: 13 febbraio 2026.
Si completa una delle fasi più importanti della digitalizzazione italiana dei rifiuti. Entro il 13 febbraio devono iscriversi al RENTRI anche i produttori di rifiuti pericolosi con fino a dieci dipendenti soggetti all'obbligo. Dall'iscrizione, questi operatori devono tenere digitalmente il registro cronologico di carico e scarico; dal 13 febbraio entra inoltre nella fase operativa il FIR digitale per i rifiuti pericolosi.
Cosa cambia. Per le imprese manifatturiere la tracciabilità non è più principalmente documentale e cartacea, ma diventa un flusso digitale strutturato. I dati del registro devono essere trasmessi con cadenza mensile entro la fine del mese successivo all'annotazione; per i rifiuti pericolosi valgono inoltre gli obblighi di trasmissione dei dati del FIR previsti dal sistema.
Nel corso dell'anno il sistema è stato ulteriormente affinato: il Decreto direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026, pubblicato sul portale RENTRI il 5 agosto, ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del registro cronologico e del FIR.
Soggetti interessati: imprese produttrici di rifiuti, operatori della gestione e del trasporto, recuperatori e imprese che gestiscono rifiuti pericolosi.
Prossima scadenza: 15 settembre 2026. Fino a tale data è ancora prevista la possibilità transitoria di emettere il FIR cartaceo in alternativa al digitale; il formato scelto dal produttore o detentore determina le modalità di gestione per l'intera filiera. Un'altra scadenza tecnica è il 22 ottobre 2026, termine del periodo transitorio per alcune vecchie codifiche comunali utilizzate nel RENTRI.
3. 24 marzo 2026 – Stop al greenwashing: nuove regole su claim ambientali, durabilità e riparabilità
Norma: D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.
Data: pubblicazione il 9 marzo ed entrata in vigore il 24 marzo 2026.
È uno dei provvedimenti più importanti dell'anno anche per il marketing dei prodotti industriali destinati ai consumatori.
Cosa cambia. Il Codice del consumo viene rafforzato contro le pratiche commerciali che possono indurre in errore sulle caratteristiche ambientali dei prodotti. Entrano nel perimetro normativo claim ambientali, marchi di sostenibilità, informazioni sulla durabilità e sulla riparabilità. Sono contrastate, tra l'altro, affermazioni ambientali generiche non adeguatamente fondate, informazioni fuorvianti sulla durabilità e la presentazione di un prodotto come riparabile quando non lo è.
Per le imprese la conseguenza pratica è rilevante: sostenibilità e circolarità dichiarate al mercato devono diventare caratteristiche dimostrabili, con una maggiore integrazione tra marketing, uffici tecnici, sostenibilità, qualità e funzioni legali.
Soggetti interessati: produttori di beni di consumo, titolari di marchi, distributori, retailer, e-commerce e imprese che utilizzano claim ambientali nelle proprie comunicazioni B2C.
Prossima scadenza: 27 settembre 2026. Da quella data dovranno essere utilizzati il nuovo avviso armonizzato sulla garanzia legale e, nei casi previsti, l'etichetta armonizzata di durabilità per le garanzie commerciali volontarie superiori a due anni.
4. 21 maggio 2026 – Spedizioni di rifiuti: parte il nuovo Regolamento europeo e arriva DIWASS
Norma: Regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti.
Data: 21 maggio 2026, data di applicazione della maggior parte delle nuove disposizioni e di avvio di DIWASS – Digital Waste Shipment System.
Cosa cambia. Le procedure europee per le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sottoposte a notifica e autorizzazione preventiva vengono digitalizzate. DIWASS consente lo scambio elettronico della documentazione e aumenta la tracciabilità dei flussi tra Stati membri.
Il cambiamento ha un significato industriale che va oltre la gestione amministrativa dei rifiuti: la Commissione collega espressamente il nuovo sistema alla maggiore disponibilità e circolazione delle materie prime secondarie all'interno del mercato unico.
Dal 21 maggio sono inoltre irrigidite le condizioni per l'esportazione dei rifiuti plastici verso Paesi terzi.
Soggetti interessati: industrie che spediscono rifiuti all'estero, operatori del recupero e riciclo, trader di rifiuti e materie secondarie, trasportatori e gruppi industriali con stabilimenti in più Stati membri.
Prossima scadenza: 21 novembre 2026, quando entrerà in vigore il divieto di esportazione dall'UE dei rifiuti plastici verso Paesi non OCSE. Per i rifiuti non pericolosi della cosiddetta green list destinati al recupero, la Commissione ha inoltre previsto una transizione che consente ancora la vecchia procedura cartacea fino al 31 dicembre 2026.
5. 2 giugno 2026 – Reati ambientali: si rafforza anche la responsabilità delle imprese
Norma: D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, attuativo della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente.
Data: pubblicato il 18 maggio ed entrato in vigore il 2 giugno 2026.
È una novità da leggere insieme all'economia circolare perché una parte importante dell'esposizione al rischio ambientale delle imprese riguarda proprio rifiuti, scarichi, contaminazioni, materiali e corretta gestione delle attività industriali.
Cosa cambia. Il decreto modifica il quadro penale italiano in materia ambientale e interviene anche sul D.Lgs. 231/2001, cioè sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato. Per le imprese manifatturiere aumenta quindi la rilevanza della mappatura dei rischi ambientali e dell'effettività dei sistemi di organizzazione e controllo.
Non è soltanto una questione per il responsabile ambiente: la nuova disciplina può interessare governance, modello 231, deleghe, procedure operative, gestione dei fornitori e controlli sui flussi di rifiuti.
Soggetti interessati: praticamente tutte le imprese industriali soggette a rischi ambientali, con particolare attenzione agli operatori che producono, movimentano, trattano o recuperano rifiuti.
Prossima scadenza: non è prevista una generale fase transitoria per l'adeguamento aziendale: il quadro è efficace dal 2 giugno. Sul piano istituzionale, il decreto richiama la predisposizione della strategia nazionale di contrasto ai reati ambientali entro il 21 maggio 2027.
6. Luglio 2026 – Il “diritto alla riparazione” entra nella fase decisiva anche in Italia
Norma: Direttiva (UE) 2024/1799 sulle norme comuni che promuovono la riparazione dei beni; in Italia, delega contenuta nella Legge 17 marzo 2026, n. 36.
Date chiave: 9 luglio 2026, trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo italiano; 31 luglio 2026, termine europeo per il recepimento e l'applicazione della direttiva.
Cosa cambia. Il principio è quello di prolungare la vita dei beni e rendere la riparazione una vera alternativa alla sostituzione. Per le categorie di prodotto cui si applicano requisiti europei di riparabilità, i produttori saranno tenuti a offrire la riparazione entro un termine e a un prezzo ragionevoli; assumono maggiore rilievo anche disponibilità e prezzo dei ricambi e accessibilità delle informazioni sui servizi di riparazione. Quando il consumatore sceglie la riparazione anziché la sostituzione nell'ambito della garanzia legale è inoltre prevista un'estensione della garanzia.
Per la manifattura è un cambio strutturale: after-sales, ricambi, progettazione per la manutenzione, disponibilità della documentazione e durata del prodotto diventano parte della compliance di prodotto.
Soggetti interessati: produttori di apparecchiature e beni di consumo interessati dai requisiti UE di riparabilità, fornitori di componenti e ricambi, riparatori e distributori.
Prossima scadenza: alla data del 15 agosto 2026, il recepimento italiano risulta ancora nell'iter parlamentare dello schema di decreto legislativo AG 426. Il termine assegnato alle Commissioni per il parere è il 18 agosto 2026. Va pertanto distinta la scadenza europea del 31 luglio dall'effettiva conclusione dell'iter nazionale.
7. 19 luglio 2026 – Vietato distruggere abbigliamento e calzature invenduti
Norma: Regolamento (UE) 2024/1781 sull'Ecodesign for Sustainable Products – ESPR, con gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione nel febbraio 2026.
Data: 19 luglio 2026.
Da questa data le grandi imprese non possono più distruggere abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti, salvo specifiche deroghe.
Cosa cambia. L'impresa è chiamata a privilegiare soluzioni che mantengano il prodotto nel circuito economico: vendita anche attraverso canali alternativi, donazione, preparazione per il riuso, riparazione, ricondizionamento o rifabbricazione.
La distruzione rimane possibile soltanto nelle circostanze disciplinate dalla normativa, ad esempio per determinati prodotti non sicuri, danneggiati o non recuperabili. Le imprese che ricorrono alle deroghe devono poterlo dimostrare; sono inoltre previsti obblighi di informazione e conservazione della documentazione.
La norma è particolarmente significativa perché traduce un principio di economia circolare in un vincolo diretto sulla gestione dell'invenduto, modificando le logiche di stock management e reverse logistics.
Soggetti interessati: grandi aziende del tessile, moda, abbigliamento e calzature, brand, produttori, distributori e operatori della logistica.
Prossima scadenza: 19 luglio 2030, quando il divieto sarà esteso anche alle imprese di medie dimensioni. Micro e piccole imprese restano escluse dal divieto previsto dall'ESPR.
8. 24 luglio 2026 – Automotive: nasce il nuovo quadro europeo sulla circolarità dei veicoli
Norma: Regolamento (UE) 2026/1738 sui requisiti di circolarità nella progettazione dei veicoli e sulla gestione dei veicoli fuori uso.
Data: adottato l'8 luglio, pubblicato il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il 13 agosto 2026.
È una delle più importanti nuove legislazioni industriali dell'anno.
Cosa cambia. Il Regolamento integra in un unico sistema la progettazione del veicolo e la fase di fine vita. Introduce e sviluppa requisiti su riutilizzabilità, riciclabilità, recuperabilità, contenuto riciclato, rimozione di componenti, responsabilità estesa del produttore e informazioni per riparazione e trattamento.
Per i nuovi tipi di veicoli omologati dal 1° settembre 2032, la progettazione dovrà consentire almeno l'85% in massa di riutilizzabilità o riciclabilità e il 95% di riutilizzabilità o recuperabilità. Sempre dal 1° settembre 2032, la plastica contenuta nei nuovi tipi di veicolo dovrà incorporare almeno il 15% in peso di plastica riciclata post-consumo, quota destinata a salire al 25% dal 1° settembre 2036; almeno il 20% dell'obiettivo dovrà essere raggiunto utilizzando plastica proveniente da veicoli fuori uso o da componenti rimossi durante la vita del veicolo.
Soggetti interessati: costruttori automobilistici, Tier 1 e Tier 2, produttori di componenti, plastiche e metalli, riciclatori, demolitori, remanufacturer e operatori dell'aftermarket.
Prossima scadenza: alcune disposizioni preparatorie inizieranno ad applicarsi dal 14 settembre 2026; il Regolamento troverà applicazione generale dal 1° settembre 2028. Dal 1° settembre 2029 scatteranno poi, tra gli altri, obblighi relativi alla strategia di circolarità dei costruttori e alla responsabilità estesa del produttore.
9. 8 agosto 2026 – In Italia nuovi obblighi di compostabilità per specifici imballaggi
Norma: Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, “Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi”.
Data: 8 agosto 2026, entrata in vigore.
Si tratta di una novità specificamente italiana, collegata alle possibilità lasciate agli Stati membri dal nuovo PPWR europeo.
Cosa cambia. Il provvedimento introduce nel D.Lgs. 152/2006 l'articolo 226-quinquies, prevedendo che alcune tipologie di imballaggi possano essere messe per la prima volta a disposizione sul mercato nazionale nei formati e negli usi consentiti dal PPWR qualora siano certificate biodegradabili e compostabili secondo UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.
Tra le categorie indicate figurano gli imballaggi plastici monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, alcune confezioni per alimenti e bevande nel settore alberghiero, ristorazione e catering e determinate confezioni monodose, oltre alle altre fattispecie individuate dal decreto.
Soggetti interessati: produttori e converter di packaging, industria alimentare, confezionatori di ortofrutta, fornitori della ristorazione e dell'hotellerie e imprese utilizzatrici dei formati interessati.
Prossima scadenza: trattandosi di un decreto-legge, occorre seguirne l'iter parlamentare di conversione e le eventuali modifiche. Il sistema sanzionatorio previsto dal testo pubblicato trova applicazione dal 1° gennaio 2030.
10. 12 agosto 2026 – Il PPWR diventa applicabile: cambia il quadro europeo degli imballaggi
Norma: Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – PPWR.
Data: 12 agosto 2026, data generale di applicazione.
È probabilmente la norma di economia circolare con la più ampia ricaduta trasversale sull'industria europea nel 2026.
Il PPWR sostituisce progressivamente il precedente quadro basato sulla Direttiva 94/62/CE e introduce un sistema armonizzato a livello UE che interessa l'intero ciclo di vita dell'imballaggio, dalla progettazione e composizione alla gestione del rifiuto.
Cosa cambia. Il nuovo quadro introduce requisiti e obiettivi relativi a riduzione degli imballaggi, riciclabilità, utilizzo di plastica riciclata, riutilizzo e refill, riduzione dello spazio vuoto, etichettatura armonizzata e restrizioni per alcune categorie monouso.
Una misura già operativa dal 12 agosto 2026 riguarda inoltre gli imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti PFAS oltre le soglie fissate dal Regolamento, che non possono più essere immessi sul mercato europeo.
Per la manifattura il PPWR non riguarda quindi soltanto chi produce imballaggi: riguarda anche chi imballa e commercializza macchinari, componenti, beni di consumo, prodotti alimentari, prodotti industriali o merci destinate al mercato europeo.
Soggetti interessati: praticamente l'intera industria manifatturiera, con un impatto particolarmente forte su produttori di packaging, plastiche, carta e cartone, alimentare, cosmetica, farmaceutica, beni di consumo, logistica ed e-commerce.
Prossime scadenze: dal 2028 entrerà in gioco il sistema armonizzato europeo di etichettatura degli imballaggi; dal 2030 diventeranno operative alcune delle misure più incisive, tra cui nuovi requisiti di riciclabilità, contenuto minimo di plastica riciclata, limitazioni dello spazio vuoto, obiettivi di riuso e restrizioni su determinate tipologie di imballaggi monouso.
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